Comune di Vasanello (VT)
Regolamento I.C.I. Comunale

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Data Delibera:
Numero Delibera:
Data entrata in vigore:
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo: Regolamento ICI
N° articoli: 22


Art. 1

Art. 1 .- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli
immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di Vasanello di seguito denomina_
to COMUNE.

2) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposi_
zioni di legge vigenti.

Art. 2

Art. 2 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
al catasto edilizio urbano.

2) I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data
di ultimazione dei lavori o se antecedente alla data di utilizzazione della costruzione,
indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art. 3

Art. 3

Art. 3 .- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1) Sono considerati inagibilí o inabitabili ai fini del l'applicazione della riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzabili dal contribuente:

a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;

b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità,

c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione,

d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte,

e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978 n.457.

2) L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3) Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art. 13 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.

4) Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza. ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione di responsabilità.

5) Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo. dal valore dell'area senza computare A valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o riparando.

6) Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni

a) gravi lesioni alle strutture orizzontali,

b) gravi lesioni alle strutture verticali,

c) fabbricato oggettivamente diroccato,

d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 4

Art. 4

Art. 4 .- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1 ) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal COMUNE

2) Le aree soggette dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree

fabbricabili.

3) Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Art. 5

Art. 5

Art. 5 .- DETERMINAZIONE DELLA BASE

1) La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio determinato con riferimento al 1' Gennaio di ogni anno d'imposta. sulla base del prezzo medio verificatosi nel precedente esercizio finanziario.

2) Il Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio preventivo delibera annualmente il prezzo medio ponderato. Nel caso di mancata deliberazione, si applicherà il prezzo medio determinato per il precedente anno

3) Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta in misura non inferiore ai valori indicati nella suddetta tabella.

4) Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di adozione del presente regolamento; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sulla base di valutazioni caso per caso, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione secondo le modalità stabilite nel Regolamento comunale richiamato dal successivo art. 17.

Art. 6

Art. 6

Art. 6 .- INDENNITÀ DI ESPROPRIO

1) la base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla dea di emissione da parte dell'autorità competente del decreto di esproprio.

2) Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibiImente la destinazione e la funzione originaria.

3) Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata, nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.

4) Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta suda base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all' espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta. oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.413.

5) Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame. la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

Art. 7

Art. 7

Art. 7 .- DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1) Nel caso dì concessione del diritto di superficie su un'area pubblica, suolo o sottosuolo, la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficìario.

2) Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzìone e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente. dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

Art. 8

Art. 8

Art. 8 .- DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1) Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

2) La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito domenicale catastale, vigente al 1' gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 9

Art. 9

Art. 9 .- TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE

1) La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni, l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.

2) Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura e allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

Art. 10

Art. 10

Art. 10 .- TERRENI INCOLTI O DI PICCOLE DIMENSIONI

1) I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.

2) Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

3) I piccoli apprezzamenti dì terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito domenicali e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano:

a) coltivati occasionalmente,

b) senza l'impiego di mezzi organizzati,

c) i cui prodotti non vengono commercializzati

Art. 11

Art. 11 .- - ESENZIONI

1 ) Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo stato, dalle Regioni, delle Provincie dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle camere di Commercio, Universita' agraria se destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

2) Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche., ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3) Sono altresì esenti ai sensi dell'art. 7 lett. h) del Decr. Leg.vo 504/92. i terreni agricoli così come definiti al precedente capo III compresi nel territorio comunale stante la delimitazione di cui all'art. 15 della legge 984/77

Art. 12

Art. 12 .- AGEVOLAZIONI

1) Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche distintamente iscritte in catasto, sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, purchè ubicate nello stesso edificio

2) L'assimilazione ai fini deIl'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di Determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.

3) La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.

4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite d abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 13

Art. 13 .- SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PASSIVI

1) E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n.504/92

2) I soggetti passivi sono obbligati a comunicare al COMUNE gli immobili posseduti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio. La medesima comunicazione deve essere presentata anche nei casi di cessazione o modificazione della soggettività passiva degli immobili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la cessazione o la modificazione si è verificata.

3) La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'uItimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

4) La comunicazione può essere redatta sugIi appositi modelli distribuiti presso l'Ufficio Tributi.

5) La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i seguenti dati e indicazioni:

a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;

b) nome e cognome dell'eventuale rappresentante legale del contribuente;

c) codice fiscale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale;

d) il domicilio fiscale o la sede legale del contribuente e dell'eventuale, rappresentante legale;

e) la tipologia dell'immobile( terreno agricolo, area edificabile, ecc.);

f) l'esatto indirizzo ove l'immobile è ubicato;

g) i dati identificativi catastali dell'immobile;

6) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui il possesso o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano intervenute nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento

Art. 14

Art. 14 .- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI

1) E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente Regolamento.

2) La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli (P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai Seguenti criteri di massima:

..selezione causale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale,

..ìndividuazione di alcune tipologie di immobili,

..individuazione di alcune categorie catastali,

..selezione di contribuenti con determinate agevolazioni,

.. differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta.

3) Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero

Dell'evasíone tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

4) Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.

5) Per il potenziamento dei controlli può essere destinata una percentuale del gettito ICI, riscosso a seguito dell'attività di accertamento, all'incentivazione del personale addetto.

Art. 15

Art. 15 .- GESTIONE DELL'IMPOSTA

1) La gestione dell'imposta. in armonia all'art. 6 del regolamento generale delle entrate, potrà avvenire in una delle seguenti forme:

a.) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali;

b) affidamento in concessione al concessionario provinciale (DPR 43/88) o ai soggetti inserite nell'albo di cui all'art. 53 del Decr.Leg.vo 446/97, mediante pubblico incanto.

2) nella fattispecie di cui alla lett. b) del precedente comma il contribuente non dovrà sostenere oneri aggiuntivi di conseguenza della concessione.

3) Il Consiglio Comunale individua e programma la forma di gestione, di norma, nel periodo triennale.

4) In sede di prima applicazione e sino a nuova determinazione consiliare, l'affidamento della riscossione è confermato al concessionario provinciale e la gestione è assicurata in forma diretta.

Art. 16

Art. 16 .- OMESSI, PARZIALI E TARDIVI VERSAMENTI D'IMPOSTA

1 ) Il funzionario responsabile o il soggetto cui è affidata la gestione dell'imposta verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2) L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 17

Art. 17 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) Gli avvisi di accertamento dell'imposta posso essere oggetto di adesione. nei limiti e con le procedure previste dal regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali, approvato con delibera C.C. n. 16 del 26/2/1999

Art. 18

Art. 18 .- RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

1 ) La riscossione dell'imposta è effettuata a mezzo del concessionario provinciale nelle forme e nei modi in uso.

2) Nel caso in cui il Consiglio Comunale dovesse optare per la completa gestione diretta di affidamento a terzi compresa la riscossione, sarà approvata la modulistica di riferimento,

3) I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta stabiliti dall'art. 10 comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono prorogati di 60 gg. Nei casi di :

a) morte ( interdizione, inabilitazione ) del soggetto passivo, intervenuta entro tre mesi dalla scadenza del pagamento,

b) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura. a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei tre mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n.302, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n.468, o la concessione di mutuo prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108

c) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei tre mesi precedenti alla scadenza del pagamento la sospensione o Ila dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge 11 ottobre 1995. n.423, e successive modificazioni e integrazioní.

Delle predette circostanze deve essere fatta apposita comunicazione all'ufficio tributi e menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta.

L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al, presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento

6) Nel caso di più contitolarì dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.

7) Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE non è superiore a lire 10.000.

Art. 19

Art. 19 .- RISCOSSIONE COATTIVA

1 ) Le somme liquidate dal funzionario responsabile o dal concessionario della gestione per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente. entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le procedure indicate e previste dall'art. 14 del regolamento generale delle entrate.

2) Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, anche sanzioni e interessi, non supera lire 10.000

Art. 20

Art. 20 .- - RIMBORSI

1 ) Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare. comprensivo degli interessi. non supera lire 10.000.

2) Ne caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di 5 anni dal giorno in cui l'area è diventata inedificabile.

L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.

Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nei 5 anni precedenti a quello in cui l'area è divenuta inedificabile.

Art. 21

Art. 21 .- SANZIONI

1 ) Le sanzioni sono applicate dal funzionario responsabile.

Art. 22

Art. 22 .- ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1' gennaio dell'anno 1998.

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